IL RETTORE
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto  1933,  n.  1592  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre  1938,  n.  1652  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto  il decreto del Presidente della Republica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245 con il  quale  e'
stata istituita la Seconda Universita' degli studi di Napoli;
  Visto  l'art.  4 del decreto del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  27  aprile  1992
relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Universita' di
Napoli;
  Visto  il decreto rettorale 7 luglio 1993 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1993;
  Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 1995 con  il  quale  e'
stato  modificato  l'ordinamento didattico universitario del corso di
laurea in psicologia (tab. XV-ter);
  Visto l'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 relativa  agli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  lo  statuto della Seconda Universita' degli studi di Napoli,
emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno  1996,  pubblicato
nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 141 del 15
giungo  1996  in  particolare  l'art.  11,  comma  4,   relativo   al
regolamento didattico di Ateneo;
  Considerato  che  nelle  more  dell'approvazione  ed emanazione del
regolamento didattico di Ateneo e' necessario comunque procedere alle
modificazioni dell'ordinamento didattico universitario  relativamente
al corso di laurea in psicologia (tab. XV-ter);
  Viste  le  proposte  avanzate dalle autorita' accademiche di questo
Ateneo di cui alle deliberazioni  del  consiglio  della  facolta'  di
lettere  e  filosofia  adunanza  del  30  gennaio  1996,  del  senato
accademico del 29 marzo 1996 e del consiglio di  amministrazione  del
13 maggio 1996;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 10 ottobre 1996;
  Riconosciuta la necessita' di approvare le  modifiche  proposte  in
deroga  al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
  L'ordinamento didattico del corso di  laurea  in  psicologia  della
Seconda Universita' degli studi di Napoli di cui al decreto rettorale
7  luglio  1993  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 243 del 15
ottobre 1993 e' soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli  e
gli stessi saranno successivamente inseriti nel regolamento didattico
di Ateneo in fase di approvazione:
                    CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA
                               Art. 1.
             Durata e articolazione del corso di laurea
  Titolo  di  ammissione  al  corso di laurea in psicologia e' quello
previsto dalle vigenti leggi.
  Il corso degli studi  si  distingue  in  un  biennio  propedeutico,
inteso  a fornire una preparazione di base comune, e in un successivo
triennio articolato in indirizzi destinati a offrire una preparazione
professionale in un settore specifico  di  attivita'  e  le  relative
tecniche di ricerca.
  Gli indirizzi in cui il triennio puo' articolarsi sono i seguenti:
   indirizzo di psicologia generale e sperimentale;
   indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
   indirizzo di psicologia clinica e di comunita';
   indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni.
  L'attivazione  e  l'eventuale  disattivazione  degli indirizzi sono
disposte dal consiglio di facolta',  su  proposta  del  consiglio  di
corso di laurea.