IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Republica 11 luglio 1980, n. 382; Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245 con il quale e' stata istituita la Seconda Universita' degli studi di Napoli; Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Universita' di Napoli; Visto il decreto rettorale 7 luglio 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1993; Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 1995 con il quale e' stato modificato l'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in psicologia (tab. XV-ter); Visto l'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 relativa agli ordinamenti didattici universitari; Visto lo statuto della Seconda Universita' degli studi di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giungo 1996 in particolare l'art. 11, comma 4, relativo al regolamento didattico di Ateneo; Considerato che nelle more dell'approvazione ed emanazione del regolamento didattico di Ateneo e' necessario comunque procedere alle modificazioni dell'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in psicologia (tab. XV-ter); Viste le proposte avanzate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di lettere e filosofia adunanza del 30 gennaio 1996, del senato accademico del 29 marzo 1996 e del consiglio di amministrazione del 13 maggio 1996; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 ottobre 1996; Riconosciuta la necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: L'ordinamento didattico del corso di laurea in psicologia della Seconda Universita' degli studi di Napoli di cui al decreto rettorale 7 luglio 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1993 e' soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli e gli stessi saranno successivamente inseriti nel regolamento didattico di Ateneo in fase di approvazione: CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA Art. 1. Durata e articolazione del corso di laurea Titolo di ammissione al corso di laurea in psicologia e' quello previsto dalle vigenti leggi. Il corso degli studi si distingue in un biennio propedeutico, inteso a fornire una preparazione di base comune, e in un successivo triennio articolato in indirizzi destinati a offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attivita' e le relative tecniche di ricerca. Gli indirizzi in cui il triennio puo' articolarsi sono i seguenti: indirizzo di psicologia generale e sperimentale; indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione; indirizzo di psicologia clinica e di comunita'; indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni. L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi sono disposte dal consiglio di facolta', su proposta del consiglio di corso di laurea.